| STATUTO SOCIALE
Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata:
Tulip Bologna (Teaching&Learning International Projects
University network) con sede in Bologna, alla Via Giacomo
Puccini, n.6
Art. 2 - L'Associazione è apartitica e non ha fini
politici o di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio
di attività culturali ed in particolare si propone
di:
promuovere l'impegno civile e valorizzare la cultura europea,
la tutela e la promozione dei diritti umani mediante attività
di ricerca, comunicazione, formazione, informazione, editoria
e organizzazione di viaggi, scambi e di eventi culturali
aventi come oggetto la cooperazione europea e lo sviluppo
di attività transnazionali; fornire consulenze progettuali
e supporto tecnico ai soggetti che intendono redigere progetti
per accedere a bandi e finanziamenti europei; fornire consulenza
e supporto tecnico logistico per la promozione di progetti
europei nei quali è prevista una fase di disseminazione
e mainstreaming, promuovere attività culturali e
scientifiche rivolte alla diffusione della cultura europea,
dell'organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni
dell'Unione Europea, anche nella prospettiva storica e dei
valori di pace e di cooperazione tra paesi; svolgere attività
editoriale per la pubblicazione on-line di un periodico
e di fascicoli e libri inerenti la cultura europeista con
le finalità e con l'osservanza delle norme e delle
direttive della e dei suoi Organi.
Art. 3 - Il logo dell'Associazione è costituito:
Tulip Bologna (Teaching&Learning International Projects
University Network-Bologna)
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4 - Il patrimonio sociale è costituito da mobili
ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà
possedere in avvenire.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o patrimonio, durante la vita dell'organizzazione.
Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 - Le entrate sono costituite da:
a) tasse di ammissione dei soci;
b) contributi annuali dei soci;
c) eventuali contributi di Enti Pubblici o privati o di
qualsiasi altro genere;
d) introiti di manifestazioni, corsi e di eventuali sottoscrizioni.
Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 30 giugno di
ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà
predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo,
ed entro il 30 luglio il bilancio preventivo del successivo
esercizio.
Art. 7 - Esercizio sociale e patrimonio
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o patrimonio, durante la vita dell'organizzazione.
Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
I soggetti che operano per l'Associazione hanno diritto
al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del
loro compito.
SOCI
Art. 8 - Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini
di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e
sociali, che facciano domande scritte controfirmate da due
soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti del
presentato.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età
dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi
ne fa le veci.
Art. 9 - Il richiedente con la domanda di ammissione si
impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale Regolamento
Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì
impegnarsi a versare la quota annuale di cui all'art. 6
del presente Statuto.
Art. 10 - Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate
o respinte dal Consiglio Direttivo. I soci che non presenteranno
per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre
di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo
ed obbligati al versamento della quota mensile (o annuale)
di associazione.
Art. 11 - Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva
danno vita all'Associazione.
b) Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione
e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione
ed hanno diritto di voto in Assemblea.
c) soci onorari: persone con meriti indiscussi a livello
internazionale
Art. 12 - I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa,
alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare
i locali dell'Associazione medesima.
Art. 13 - La qualità di socio si perde per decesso,
dimissioni e per morosità o indegnità:
- la morosità verrà dichiarata dal consiglio
Direttivo;
- l'indegnità verrà sancita dalla Assemblea
dei soci.
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Art. 14 - Organi dell'Associazione sono:
a)Assemblea Generale dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
Art. 15 - L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta
l'anno, su convocazione del Consiglio direttivo a mezzo
lettera A.R., per deliberare:
a) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
b) sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) sulle modifiche dello Statuto sociale;
d) sulla elezione del Presidente dell'Associazione;
e) sull'ammontare della tassa d'ammissione e sulla quota
sociale;
f) sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio
Direttivo;
g) sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Generale dei soci viene convocata, sempre nel
rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta
il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia
richiesta un terzo dei soci.
Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti
i soci in regola nel pagamento della quota o annuale d'associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se
membri del Consiglio, salvo, in questo caso per l'approvazione
dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità
di consiglieri.
Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente;
in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e se opportuno
due scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare
la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento
e di voto in Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con
le maggioranze previste dell'art. 21 C.C.
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea
generale dei soci.
Si compone del Presidente che è anche Presidente
dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso
Consiglio e di altri tre (3) Consiglieri.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un
Cassiere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.
Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere,
il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso
l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione.
Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi
membri per discutere e deliberare su tutte le questioni
connesse all'attività sociale, amministrativa dell'Associazione
e su quant'altro stabilito per Statuto.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza
dal Vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio
nomina il Presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione
nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente
rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché
in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici
e privati.
Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari
e consiliari.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono
svolte dal Vice Presidente.
SCIOGLIMENTO
Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi
causa, è deliberato dall'Assemblea generale dei soci,
la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio
sociale disponibile al momento dello scioglimento.
CONTROVERSIE
Art. 22
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi
e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza
di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 23 - Per tutto quanto non specificatamente previsto
dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari
e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.
Art. 24 - Modifiche statutarie: Ogni modifica al presente
Statuto potrà essere apportata esclusivamente in
sede congressuale
Bologna, 16 giugno 2006
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