STATUTO SOCIALE

Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata: Tulip Bologna (Teaching&Learning International Projects University network) con sede in Bologna, alla Via Giacomo Puccini, n.6

Art. 2 - L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività culturali ed in particolare si propone di:
promuovere l'impegno civile e valorizzare la cultura europea, la tutela e la promozione dei diritti umani mediante attività di ricerca, comunicazione, formazione, informazione, editoria e organizzazione di viaggi, scambi e di eventi culturali aventi come oggetto la cooperazione europea e lo sviluppo di attività transnazionali; fornire consulenze progettuali e supporto tecnico ai soggetti che intendono redigere progetti per accedere a bandi e finanziamenti europei; fornire consulenza e supporto tecnico logistico per la promozione di progetti europei nei quali è prevista una fase di disseminazione e mainstreaming, promuovere attività culturali e scientifiche rivolte alla diffusione della cultura europea, dell'organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni dell'Unione Europea, anche nella prospettiva storica e dei valori di pace e di cooperazione tra paesi; svolgere attività editoriale per la pubblicazione on-line di un periodico e di fascicoli e libri inerenti la cultura europeista con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della e dei suoi Organi.

Art. 3 - Il logo dell'Associazione è costituito: Tulip Bologna (Teaching&Learning International Projects University Network-Bologna)

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 - Il patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio, durante la vita dell'organizzazione.
Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Le entrate sono costituite da:
a) tasse di ammissione dei soci;
b) contributi annuali dei soci;
c) eventuali contributi di Enti Pubblici o privati o di qualsiasi altro genere;
d) introiti di manifestazioni, corsi e di eventuali sottoscrizioni.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 30 giugno di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, ed entro il 30 luglio il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 7 - Esercizio sociale e patrimonio
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio, durante la vita dell'organizzazione.
Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
I soggetti che operano per l'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro compito.

SOCI

Art. 8 - Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domande scritte controfirmate da due soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 9 - Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la quota annuale di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Art. 10 - Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota mensile (o annuale) di associazione.

Art. 11 - Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione.
b) Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea.
c) soci onorari: persone con meriti indiscussi a livello internazionale

Art. 12 - I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali dell'Associazione medesima.

Art. 13 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità:
- la morosità verrà dichiarata dal consiglio Direttivo;
- l'indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 14 - Organi dell'Associazione sono:
a)Assemblea Generale dei soci;
b) Consiglio Direttivo;

Art. 15 - L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Consiglio direttivo a mezzo lettera A.R., per deliberare:
a) sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
b) sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
c) sulle modifiche dello Statuto sociale;
d) sulla elezione del Presidente dell'Associazione;
e) sull'ammontare della tassa d'ammissione e sulla quota sociale;
f) sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;
g) sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un terzo dei soci.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota o annuale d'associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e se opportuno due scrutatori.
Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dell'art. 21 C.C.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale dei soci.
Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e di altri tre (3) Consiglieri.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.
Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione.
Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati.
Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

SCIOGLIMENTO

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.

CONTROVERSIE

Art. 22
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 - Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Art. 24 - Modifiche statutarie: Ogni modifica al presente Statuto potrà essere apportata esclusivamente in sede congressuale

Bologna, 16 giugno 2006

 

 

 

Associazione Tulip Project Bologna - Via Puccini, 6 - 40141 Bologna
TEL: IT +39 329 40 99 727 - BE +32 497 73 55 19 - MAIL: info@tulip-project.it